Riferimento normativo all'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013.
La contrattazione regionale in materia di pubblico impiego si svolge su due livelli: la contrattazione collettiva, riferita all'area Regione e all'area Enti locali e, nell'ambito di queste, al personale dirigente e al personale non dirigente; la contrattazione decentrata, che si svolge a livello di singolo Ente nell’ambito delle condizioni e dei limiti stabili dalla contrattazione collettiva.
L'articolo 127 della legge regionale 13/1998 ha istituito il Comparto unico del pubblico impiego del Friuli Venezia Giulia, che comprende la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane e gli altri Enti locali. Sul versante dei contratti vanno riscontrati esiti attuativi, sia per il personale non dirigente che per l’area dirigenziale. Si è quindi avviato, e per molti aspetti già concretizzato, il processo di omogeneizzazione degli istituti giuridici ed economici voluto dal legislatore regionale pervenendo, in particolare, alla definizione di trattamenti economici tabellari unici per tutto il personale del Comparto.
Contratti collettivi area non dirigenti.
Contratti collettivi area dirigenti.