Opere pubbliche

Last update 5 May 2023

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Sezione relativa alle Opere pubbliche, come indicato all’art. 38 del d. lgs. 33/2013
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti;  le Relazioni annuali; ogni altro documento   predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori  che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n.144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni  relative  ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione  delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Note all'art. 38
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n 144: «Art. 1. Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici.
1. Al fine di migliorare e dare maggiore  qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e  regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono  operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto  tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati  da  ogni  singola amministrazione.  E' assicurata l'integrazione  dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti  ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, esprimono adeguati livelli  di  competenza  tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni  tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti  di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare  di  criteri  di qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione  della  compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali  all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello  territoriale,  con riferimento alle fasi di  programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei  nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo     amministrativo,organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e della necessita' di  evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata  analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri, sentita la Conferenza  permanente per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Trento e  di  Bolzano,  sono  indicate  le caratteristiche organizzative  comuni  dei  nuclei  di  cui al presente articolo, ivi compresa  la  spettanza  di  compensi  agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE) il  «Sistema di monitoraggio degli investimenti  pubblici»  (MIP), con  il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai  programmi  cofinanziati  con  i fondi strutturali europei, sulla  base  dell'attivita'  di monitoraggio svolta dai nuclei di  cui  al  comma 1. Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema  di monitoraggio  degli  investimenti pubblici  e' funzionale all'alimentazione di  una  banca  dati  tenuta  nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica. Il CIPE,  con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli  investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento  ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6.  Il  Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere  funzionale  al  progetto  «Rete unitaria  della pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 5  settembre  1995  , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti  dall'attività  di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina  di  regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al  presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento  svolto  dal  CIPE,  e' istituito un fondo da ripartire, previa  deliberazione  del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del e della programmazione  economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10  miliardi  annue a decorrere  dall'anno 2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini  del  bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell' unita' previsionale di base di parte corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  per l'anno 1999, parzialmente utilizzando  l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.

Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione,   situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al  comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».
Si  riporta  il  testo  dell'articolo 128  del citato decreto legislativo n.163 del 2006: «Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici
1. L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui  al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale  e  di  suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono  e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, gia' previsti  dalla  normativa vigente, e della  normativa  urbanistica, unitamente all'elenco  dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di  fattibilita' e di identificazione  e quantificazione dei propri bisogni che  le amministrazioni aggiudicatrici  predispongono  nell'esercizio  delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformita' agli  obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le aratteristiche funzionali, tecniche,  gestionali ed economico  -  finanziarie degli stessi  e contengono l'analisi dello stato di  fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti   storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilita' ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche.  In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita'  i bisogni  che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti  annuali  sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta  giorni  consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul  profilo di committente  della stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita'. Nell'ambito di tale ordine  sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di  recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia' iniziati,  i progetti esecutivi approvati,  nonche' gli interventi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi'  indicati  i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo  53,  comma  6,  possono essere oggetto didiretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto  ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorita' ivi  indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri  atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un  lavoro nell'elenco annuale  e' subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno  studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore  a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione  almeno  della progettazione preliminare, redatta ai  sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali  è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio difattibilità.
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco  annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con  riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima,gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di  lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità  delle  disposizioni di cui agli articoli  9,  10,  11  e  19  del  decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di  cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n. 267.
9. L'elenco annuale predisposto  dalle  amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce  parte  integrante,  e deve contenere  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero  disponibili in base a contributi o risorse  dello  Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi  stati  di  previsione  o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo  3  del decreto-legge 31 ottobre 1990,  n.310,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990,  n.  403,  e successive modificazioni. Un  lavoro non nserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi  risorse già previste tra i mezzi  finanziari  dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano  le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi  annuali  dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro  delle  infrastrutture;  i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono  pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio. 12. I programmi triennali e gli aggiornamenti  annuali, fatta eccezione per quelli  predisposti dagli  enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi  al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.».

D.M.. del 14.01.2020  avviso assegnazione di contributi per interventi di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile.
Avviso_D.M._14.01.2020.pdf283 KB

Avvisi aggiudicazione appalti.
Affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici costituenti il polo scolastico di Venzone.331 KB
Manutenzione straordinaria via Venzonassa.268 KB

Avviso ai sensi comma 10 art. 30 D.L. 30.04.2019 n. 34. Assegnazione contributi efficientamento energetico.
Avviso ai sensi del comma 10 art. 30 D.L. 30.04.2019 n. 34. Comunicazione assegnazione di contributi per interventi di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile. 187 KB
Piano triennale opere pubbliche 2019-2021 Ed annuale 20194 MB
Programma Triennale Opere Pubbliche 2018 - 2020480 KB
Programma Triennale Opere Pubbliche 2016 - 2018400 KB
Programma Triennale Opere Pubbliche 2013 - 2015308 KB


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